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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo IV
Art. 103
Art. 103 Cost.
Giurisdizione amministrativa
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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