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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo V
Art. 114
Art. 114 Cost.
Struttura amministrativa della Repubblica e indicazione della Capitale
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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