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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo V
Art. 125
Art. 125 Cost.
Controllo di legittimità sugli atti amministrativi
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito dalla legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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