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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo V
Art. 133
Art. 133 Cost.
Mutamento circoscrizioni provinciali
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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