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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo VI
Art. 136
Art. 136 Cost.
Legge dichiarata costituzionalmente illegittima
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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