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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo VI
Art. 137
Art. 137 Cost.
Proposizione dei giudizi di legittimità costituzionale
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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