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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo I
Art. 15
Art. 15 Cost.
Inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [c.p.
616
ss.]. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [c.p.p.
254
,
266
].
Ultimo aggiornamento:
02 dicembre 2016
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Argomenti
autorità giudiziaria
corrispondenza
segretezza
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