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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo I
Art. 17
Art. 17 Cost.
Libertà di riunione
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi [c.p.
653
,
654
,
655
]. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Ultimo aggiornamento:
07 dicembre 2016
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cittadini
incolumità pubblica
luogo aperto al pubblico
luogo pubblico
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