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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo I
Art. 18
Art. 18 Cost.
Libertà di associazione
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [c.c.
14
ss.]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Ultimo aggiornamento:
05 dicembre 2016
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associazione
associazioni segrete
autorizzazione
cittadini
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