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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo I
Art. 22
Art. 22 Cost.
Tutela della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [c.c.
1
], della cittadinanza, del nome [c.c.
6
,
7
,
8
].
Ultimo aggiornamento:
07 dicembre 2016
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Argomenti
capacità giuridica
cittadinanza
cittadini
nome
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