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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo I
Art. 23
Art. 23 Cost.
Divieto di imposizioni di prestazioni personali o patrimoniali
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Ultimo aggiornamento:
12 dicembre 2016
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Argomenti
prestazione patrimoniale
prestazione personale
riserva di legge
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