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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo I
Art. 26
Art. 26 Cost.
Estradizione
L' estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [
10
; c. p.
13
; c. p.p.
697
ss.]. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [
10
].
Ultimo aggiornamento:
12 dicembre 2016
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Argomenti
cittadini
convenzioni internazionali
estradizione
reati politici
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Art. 10 Cost.
-
Art. 13 c.p.
-
Art. 697 c.p.p.
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