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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo I
Art. 27
Art. 27 Cost.
Responsabilità penale
La responsabilità penale è personale [c.p.
40
]. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
Ultimo aggiornamento:
12 dicembre 2016
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Argomenti
condanna definitiva
condanna (diritto penale)
condannato
imputato
pena
pena di morte
responsabilità personale
rieducazione
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