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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo II
Art. 29
Art. 29 Cost.
Riconoscimento e tutela della famiglia
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio . Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare [c.c.
79
ss.].
Ultimo aggiornamento:
12 dicembre 2016
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Argomenti
matrimonio
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