info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo II
Art. 31
Art. 31 Cost.
Tutela della famiglia, maternità e infanzia
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità [
37
], l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Ultimo aggiornamento:
16 dicembre 2016
chevron_left
Art. 30
Art. 32
chevron_right
Argomenti
infanzia
maternità
provvidenze
repubblica democratica
Articoli correlati
Art. 37 Cost.
-
Art. 400 c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 31 Cost.
{{{testolinkato}}}