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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo III
Art. 36
Art. 36 Cost.
Diritti dei lavoratori
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa [c.c.
2099
ss.]. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [c.c.
2107
ss.]. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi [c.c.
2109
].
Ultimo aggiornamento:
16 dicembre 2016
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Argomenti
ferie
lavoratore
lavoro
retribuzione
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