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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo III
Art. 42
Art. 42 Cost.
Riconoscimento e tutela della proprietà privata
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati [c.c.
822
ss.]. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [c.c.
922
], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale [c.c.
832
] e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale [c.c.
834
]. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità [c.c.
456
].
Ultimo aggiornamento:
28 gennaio 2017
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Argomenti
diritto di proprietà
eredità
espropriazione
indennità
successione legittima
successione testamentaria
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