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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo III
Art. 43
Art. 43 Cost.
Limiti all'esercizio dell'attività d'impresa privata
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione [c.c.
834
,
835
] e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Ultimo aggiornamento:
28 gennaio 2017
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Argomenti
espropriazione
indennità
monopolio
pubblico servizio
utilità
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Art. 834 c.c.
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Art. 835 c.c.
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