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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo III
Art. 44
Art. 44 Cost.
Limiti alla proprietà terriera privata
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [c.c.
846
ss.], fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [c.c.
857
], la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane .
Ultimo aggiornamento:
28 gennaio 2017
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Art. 45
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Argomenti
bonifica
diritto di proprietà
latifondo
suolo
unità produttiva
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