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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo III
Art. 45
Art. 45 Cost.
Riconoscimento e tutela della cooperazione
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità [c.c.
2511
ss.]. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Ultimo aggiornamento:
28 gennaio 2017
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