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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo IV
Art. 48
Art. 48 Cost.
Elettorato attivo e diritto di voto
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [c.c.
2
]. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile [c.p.p.
648
] o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [c.p.
28
].
Ultimo aggiornamento:
28 gennaio 2017
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Art. 49
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Argomenti
circoscrizione
cittadini
cittadini residenti all'estero
diritti e doveri
dovere civico
elettori
incapacità
indegnità
maggiore età
sentenza irrevocabile
voto segreto
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