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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Prima - Titolo IV
Art. 52
Art. 52 Cost.
Difesa della Patria e prestazione del servizio militare
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Ultimo aggiornamento:
31 gennaio 2017
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cittadini
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