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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo I
Art. 56
Art. 56 Cost.
Elezione della Camera dei deputati
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piùalti resti.
Ultimo aggiornamento:
31 gennaio 2017
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Camera dei deputati
circoscrizione
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