info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo I
Art. 58
Art. 58 Cost.
Senatori
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età [
48
; III]. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Ultimo aggiornamento:
31 gennaio 2017
chevron_left
Art. 57
Art. 59
chevron_right
Argomenti
elettori
Senato
Articoli correlati
Art. 48 Cost.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 58 Cost.
{{{testolinkato}}}