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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo I
Art. 74
Art. 74 Cost.
Rinvio alle Camere di una legge da parte del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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