info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo II
Art. 84
Art. 84 Cost.
Elegibbilità del Presidente della Repubblica
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
chevron_left
Art. 83
Art. 85
chevron_right
Articoli correlati
Art. 65 Cost.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 84 Cost.
{{{testolinkato}}}