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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo II
Art. 88
Art. 88 Cost.
Scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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