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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo II
Art. 89
Art. 89 Cost.
Validità degli atti del Presidente della Repubblica
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità [
90
]. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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