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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo II
Art. 90
Art. 90 Cost.
Responsabilità del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [
134
]. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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