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Codici
Costituzione della Repubblica Italiana
Costituzione
Parte Seconda - Titolo III
Art. 92
Art. 92 Cost.
Governo
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Ultimo aggiornamento:
20 aprile 2016
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