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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VII
Art. 101
Art. 101 disp. att. c.p.p.
Termine per la decisione sulla richiesta di riesame.
1. Nel procedimento previsto dall'articolo
309
del codice, se l'udienza è rinviata a norma dell'articolo
127
comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 2. Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'articolo
309
comma 10 del codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo
127
comma 3 del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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Art. 100
Art. 102
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Articoli correlati
Art. 127 c.p.p.
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Art. 309 c.p.p.
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