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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VII
Art. 103
Art. 103 disp. att. c.p.p.
Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo.
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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Art. 104
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