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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VIII
Art. 110
Art. 110 disp. att. c.p.p.
Richiesta dei certificati.
1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo
335
del codice, la segreteria richiede: a) i certificati anagrafici; b) il certificato previsto dall'articolo
688
del codice; c) il certificato del casellario dei carichi pendenti; c-bis) il certificato del casellario giudiziale europeo.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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Art. 109
Art. 110-bis
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Art. 688 c.p.p.
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Art. 335 c.p.p.
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