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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VIII
Art. 113
Art. 113 disp. att. c.p.p.
Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria.
1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli
352
e
354
commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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Art. 112
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