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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO III
Art. 12
Art. 12 disp. att. c.p.p.
Servizi di polizia giudiziaria.
1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo
56
del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo
55
del codice. 2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo
14
, ogni variazione dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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