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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VIII
Art. 120
Art. 120 disp. att. c.p.p.
Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo.
1. Agli adempimenti previsti dall'articolo
386
del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo
389
comma 2 del codice.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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Art. 119
Art. 121
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Art. 389 c.p.p.
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Art. 386 c.p.p.
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