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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VIII
Art. 121
Art. 121 disp. att. c.p.p.
Liberazione dell'arrestato o del fermato.
1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo
389
del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive. 2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l'udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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