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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VIII
Art. 125
Art. 125 disp. att. c.p.p.
Richiesta di archiviazione.
1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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