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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VIII
Art. 131-bis
Art. 131-bis disp. att. c.p.p.
Liberazione dell'imputato prosciolto.
1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'art.
425
del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.
154-bis
.
Ultimo aggiornamento:
23 giugno 2017
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Art. 131
Art. 132
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-
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