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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO XI
Art. 143
Art. 143 disp. att. c.p.p.
Rinnovazione della citazione a giudizio.
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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