D.LGS. n.271/1989
Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
Riunione di processi
Designazione del pubblico ministero
Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale
Contrasto tra pubblici ministeri
Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero
Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia
Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria
Costituzione dell'organico delle sezioni
Ripianamento organico e posti vacanti
Assegnazione alle sezioni
Direzione e coordinamento delle sezioni
Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni
Trasferimenti del personale delle sezioni
Servizi di polizia giudiziaria
Servizi operanti in ambito più vasto del circondario
Allontanamento dei dirigenti dei servizi
1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione. 2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni
Sanzioni disciplinari
Procedimento disciplinare
1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta: a da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura; b da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano. 2. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione. 3. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice. 4. La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente. 5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice, in quanto applicabili
Sospensione cautelare
Disposizione transitoria
Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente
Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare
Assenza delle parti private diverse dall'imputato
Nomina di più difensori
Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia
Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano
Documentazione della qualità di difensore
Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio
Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio
Comunicazione al difensore di ufficio
Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio
Recupero dei crediti professionali
Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile
Domicilio della persona offesa
Designazione del sostituto del difensore
Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare: a il nome e il cognome dell'imputato; b il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce. 2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato. 3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza. 4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431. 5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431
Accesso del difensore al luogo di custodia
Procura speciale rilasciata in via preventiva
Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova
Autenticazione della sottoscrizione di atti
Atto ricostituito
Trasmissione a distanza di copia di atti
Autorizzazione al rilascio di copia di atti
Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
Relazione nel procedimento in camera di consiglio
Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza
Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa
Esecuzione dell'accompagnamento coattivo
Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse
Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi 1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate. 2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate. 3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali
Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico
Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti
Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti
Citazione dell'interprete
Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari
Copie degli atti da notificare
Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo
Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore
Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore
Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto 1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro
Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente
Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto
Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare
Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato
Indicazione delle generalità del domiciliatario
Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato
Comunicazione di cortesia
Comunicazione di atti
Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore
Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini
Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario
Procedimento di esclusione del segreto
Albo dei periti presso il tribunale
Elenco nazionale degli interpreti e traduttori
Formazione e revisione dell'albo dei periti
Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti
Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti
Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
Reclamo avverso le decisioni del comitato
Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette
Redazione del verbale delle operazioni
Distruzione dei campioni biologici
Consulente tecnico del pubblico ministero
Consulenza o Perizia nummaria
Scritture di comparazione
Consegna al perito di documenti o di altri oggetti
Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti
Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero
Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali
Esecuzione di perquisizioni locali
Redazione del verbale di sequestro
Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate
Vendita o distruzione delle cose deperibili
Restituzione delle cose sequestrate
Restituzione con imposizione di prescrizioni
Vendita o distruzione delle cose confiscate
Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale
Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria
Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia
Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati
Verbale e registrazioni delle intercettazioni
Archivio delle intercettazioni
Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura
Giudice competente in ordine alle misure cautelari
Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare
Deposito del verbale di interrogatorio
Ingresso in istituti penitenziari
Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza
Separazione degli imputati detenuti
Comunicazioni al servizio informatico
Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari
Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice
Cessazione delle misure cautelari estinte
Inammissibilità della richiesta di riesame
Trasmissione degli atti in caso di impugnazione
Termine per la decisione sulla richiesta di riesame
Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione
Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione
Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo
Esecuzione del sequestro preventivo
Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio
Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari
Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato
Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato
Denunce a carico di ignoti
Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela
Denunce e altri documenti anonimi
Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato
Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea
Ricezione della notizia di reato
Richiesta dei certificati
Richiesta di comunicazione delle iscrizioni
Informazione sulle iscrizioni
Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative
Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere
Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilita
Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria
Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato
Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari
Coordinamento delle indagini
Annotazione di atti del pubblico ministero
Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo
Liberazione dell'arrestato o del fermato
Trasmissione della richiesta di convalida
Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto
Custodia dell'arrestato.
Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio
Richiesta di archiviazione
Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione
Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale
Avocazione e criteri di priorità
Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
Informazioni sul procedimento penale
Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio
Separazione dei procedimenti in fase di indagine
Deposito degli atti per l'udienza preliminare
Liberazione dell'imputato prosciolto
Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale
Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo
Notificazione del decreto che dispone il giudizio
Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso
Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato
Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena
Limiti all'effetto estintivo
Concorso formale e continuazione
Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo
Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato
Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna
Procedimento di oblazione
Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova . Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero
Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova
Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
Rinnovazione della citazione a giudizio
Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato
Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici
Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
Aule di udienza protette
Aula di udienza dibattimentale
Partecipazione al dibattimento a distanza
Riprese audiovisive dei dibattimenti
Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso
Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia
Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza
Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
Regole da osservare prima dell'esame testimoniale
Esame delle parti private
Assunzione di nuove prove
Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
Redazione non immediata dei motivi della sentenza
Liberazione dell'imputato prosciolto
Comunicazione della sentenza
Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria
Decisione sulla richiesta di incidente probatorio
Opposizione alla richiesta di archiviazione
Ulteriori indagini. Avocazione
Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio
Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale
Deposito degli atti per il giudizio abbreviato
Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale
Presentazione dell'arrestato per la convalida
Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata
Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli
Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione
Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice
Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato 1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice
Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado
Nuovi motivi della impugnazione già proposta
Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice
Disposizione di rinvio
Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione
Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi
Sezioni unite
Questione dedotta nel corso della discussione
Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite
Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto
Rettifiche e integrazioni alla motivazione
Determinazione del giudice di rinvio
Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice
Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario
Deferimento del giudizio a un giurì d'onore
Componenti del giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto
Procedimento davanti al giurì d'onore
Sanzioni pecuniarie
Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese
Modalità di pagamento delle pene pecuniarie
Procedura in caso di insolvibilita
Richiesta di applicazione di pena accessoria
Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide
Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare
Esecuzione della confisca in casi particolari
Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione
Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
Determinazione del reato più grave
Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti
Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza
Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata
Applicazione del divieto di soggiorno
Annotazione del decreto di grazia
Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna
Iscrizioni nel casellario giudiziale
Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato
Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato
Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12
Recupero delle spese del procedimento
Annotazione delle spese anticipate dall'erario
Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera
Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero
Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione
Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero
Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria
Richiesta del testo di leggi straniere
Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria
Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero
Regolamento ministeriale
Ambito di applicazione delle disposizioni del codice
Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato
Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato
Rapporti tra azione civile e azione penale
Costituzione di parte civile e intervento nel processo
Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione
Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
Rilascio del passaporto
Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza
Applicazione provvisoria di pene accessorie
Ipoteca legale
Associazioni segrete
Attività ispettive e di vigilanza
Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato
Investigatori privati
Analisi di campioni e garanzie per l'interessato
Violazione del foglio di via da parte dello straniero
Perquisizioni domiciliari
Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni
Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti
Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti
Disposizioni speciali in tema di sequestri
Fermo, arresto e cattura
Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero
Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione
Giudizio direttissimo
Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato
Violazioni di leggi finanziarie
Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza
Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale
Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise
Interruzione della prescrizione
Trattamento sanitario del detenuto
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria
Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti
Revoca delle sentenze di proscioglimento
Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria
Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti
Questioni pregiudiziali
Giudizio abbreviato
Applicazione della pena su richiesta delle parti
Procedimento per decreto
Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie
Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione
Infermità di mente sopravvenuta all'imputato
Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria
Formule di proscioglimento
Ricorso immediato per cassazione
Criteri per il rinvio a giudizio
Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento
Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice
Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti
1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso
Codice di Procedura Penale (Attuazione) Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
tipo Decreto Legislativo numero 271 anno 1989 approvazione 28.07.1989 vigenza 24.10.1989 Gazzetta Ufficiale 05.08.1989 n. 182 struttura Titolo/Capo materia procedura