Art. 146-bis disp. att. c.p.p. Partecipazione al dibattimento a distanza.
Note
Le modifiche apportate al presente articolo dalla Legge 23 Giugno 2017, n.103 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni che riguardano le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
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