info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO XI
Art. 150
Art. 150 disp. att. c.p.p.
Esame delle parti private.
1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo
503
comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.
Ultimo aggiornamento:
23 giugno 2017
chevron_left
Art. 149
Art. 151
chevron_right
Articoli correlati
Art. 503 c.p.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 150 disp. att. c.p.p.
{{{testolinkato}}}