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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO XI
Art. 151
Art. 151 disp. att. c.p.p.
Assunzione di nuove prove.
1. Nel caso previsto dall'articolo
507
del codice, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo
496
del codice, se le prove sono state richieste dalle parti. 2. Quando è stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.
Ultimo aggiornamento:
23 giugno 2017
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