Storico delle modifiche apportate all'articolo 160 Codice di Procedura Penale (Disposizioni) aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 160 disp. att. c.p.p. (Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale.).
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Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 160 disp. att. c.p.p. Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale.
Vigente dal: 21/03/1998 Vigente al: 01/01/2000Testo precedenteDeterminazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta alpretore dirigenterispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dalpretore dirigente.Testo modificatoDeterminazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal presidente del tribunale. -
Art. 160 disp. att. c.p.p. Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale.
Vigente dal: 02/01/2000 Vigente al:Testo precedenteDeterminazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
2.Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal presidente del tribunale.Testo modificatoDeterminazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
2. abrogato (l. 16 dicembre 1999, n. 479)