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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO XII
Art. 161
Art. 161 disp. att. c.p.p.
Deposito degli atti per il giudizio abbreviato. (Abrogato)
1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo
560
commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall'articolo
555
comma 1 lettera g) del codice, è contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facoltà per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.
Ultimo aggiornamento:
23 giugno 2017
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