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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO XIII
Art. 167
Art. 167 disp. att. c.p.p.
Nuovi motivi della impugnazione già proposta.
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo
164
commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo
581
comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.
Ultimo aggiornamento:
23 giugno 2017
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Art. 166-bis
Art. 168
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-
Art. 581 c.p.p.
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