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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO XV
Art. 183-quater
Art. 183-quater disp. att. c.p.p.
Esecuzione della confisca in casi particolari.
1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo
240-bis
del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo
666
, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo
667
, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. 2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo
666
del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. 3. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo
666
del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.
Ultimo aggiornamento:
26 marzo 2018
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