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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO XVI
Art. 202
Art. 202 disp. att. c.p.p.
Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli
703
e
717
del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo
701
comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.
Ultimo aggiornamento:
23 giugno 2017
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Art. 201
Art. 203
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Art. 701 c.p.p.
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Art. 703 c.p.p.
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