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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO XVI
Art. 205
Art. 205 disp. att. c.p.p.
Richiesta del testo di leggi straniere.
1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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Art. 204-bis
Art. 205-bis
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