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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO IV
Art. 23
Art. 23 disp. att. c.p.p.
Assenza delle parti private diverse dall'imputato.
1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione dell'udienza preliminare a norma degli articoli
420-bis
e
420-ter
del codice. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo
82
comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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Art. 22
Art. 24
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Articoli correlati
Art. 82 c.p.p.
-
Art. 420-ter c.p.p.
-
Art. 420-bis c.p.p.
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